Obblighi Legge 190/2102 art. 1 comma 32 : assolvimento automatico attraverso la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 37 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

Obblighi Legge 190/2012 art. 1 comma 32 : assolvimento automatico attraverso la Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), ai sensi del D.Lgs. 97/2016.

Link Comune di Scoppito.

Contenuto inserito il 30-01-2018 aggiornato al 30-01-2018
Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Via Amiternum, 35
Via S. Bartolomeo, 6
- 67019 Scoppito (AQ)
PEC comunediscoppito@pecpa.it
Centralino 0862 1910000
P. IVA 00183860667
Linee guida di design per i servizi web della PA